| Codice della privacy, misure minime di sicurezza |
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMIGli articoli 33, 34, 35 e 36 riguardanti le MISURE MINIME DI SICUREZZA.
MISURE MINIME DI SICUREZZAArt. 33 – Misure minime1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. Art. 34 – Trattamenti con strumenti elettronici1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), e seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. Art. 35 – Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime: Art. 36 – Adeguamentoa) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati. 1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) rientra tra le “misure minime” richieste dal Codice della Privacy e deve essere aggiornato annualmente dal titolare del trattamento dei dati sensibili o dei dati giudiziari e dichiarato nella relazione consuntiva del bilancio d’esercizio. Il DPS è un documento cartaceo ufficiale di pianificazione della sicurezza dei dati aziendali che attesta quando e come la struttura informatica dell'azienda è stata adeguata alla normativa vigente. Una copia del DPS deve essere custodita presso la sede per essere consultabile e deve essere esibita in caso di controlli.
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