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Approfondimenti

Informazioni obbligatorie sul sito web

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Dal 29 Luglio 2009 non basta più esporre solo la Partita Iva sul sito.

Sono sempre più numerose le disposizioni di legge in materia di Internet e nuove tecnologie. Spesso, però, queste norme sono inserite in provvedimenti corposi e complessi e sono scritte in modo assai criptico, rendendo alle aziende difficile informarsi e adeguarsi.

Eccone un esempio tipico, che però impatta direttamente su tutte le aziende che hanno un sito web!

L'art. 42 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge comunitaria 2008“) contiene le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee.
Come si può immaginare, si tratta di un provvedimento assai articolato, al cui interno è presente una norma in materia di siti Web di cui, finora, si è parlato poco.

L’art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l’art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese.

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:

a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione

b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio

c) l’eventuale stato di liquidazione della società

d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico

Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate.
Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web,  ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui social networks.

Attenzione a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.

[Fonte: http://blog.ernestobelisario.eu]


 

Partita IVA in home page

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La pubblicazione del numero di partita IVA in home-page è un obbligo di legge e la sua mancanza prevede una sanzione amministrativa dai 258 ai 2.065 euro.

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni)

TITOLO II
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

Articolo 35
Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
 


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