Luglio 9, 2010 News, Sicurezza Nessun commento
  • Per “dato personale” è intesa “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 4, lett. b, del Codice della Privacy – Dlgs 196/2003).
  • I “dati sensibili” sono quei “dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, lett. d, del Codice della Privacy – Dlgs 196/2003).
  • I “dati giudiziari” sono “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale” (art. 4, lett. e, del Codice della Privacy – Dlgs 196/2003).

 

I dati giudiziari e sensibili devono essere trattati con tecniche di cifratura od uso di codici identificativi.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

Scritto da Massimo Gregori
Massimo Gregori | CEO BI@Work Srl